Regolamento del Collegio delle Zitelle Gasparine

Trascrizione del Regolamento, a cura di M. Gasparini (versione originale in PDF).

Riassunto del Regolamento, a cura di Monica Gasparini

Il regolamento prevedeva per il governo generale del Collegio delle Zitelle Gasparini un assetto articolato nelle seguenti figure:

  • la Congregazione, formata nel 1589, su indicazione del fondatore Francesco Gasparini, da 14 Commissari e Governatori, poi ridotti a 6 nel 1663. Tra essi veniva eletto il Presidente.
  • i Rettori della città di Padova, che erano anche Prorettori della casa, che si riunivano per i “maggiori bisogni” di questa.
  • le Protettrici, cioè le mogli dei 6 governatori, che dovevano a turno visitare la Casa almeno una volta a settimana e informarsi con ogni "destrezza e diligenza" come trascorrevano la vita nel Collegio. "Se una Zitella si lamentava con loro della Priora o della Maestra per cose leggiere dovevano riprenderla dolcemente esortandola alla pazienza e all’obbedienza, facendola capace della poca ragione per cose di poco conto".
    Le Protettrici dovevano assicurarsi che le Zitelle fossero istruite alla dottrina cristiana, pregassero, frequentassero i Sacramenti e obbedissero ai regolamenti del Collegio e ai precetti dei superiori.

La gestione della Casa era assicurata dalle persone a cui venivano conferiti dai governatori gli incarichi di:

  • Priora, Maestra e Portinaia (su proposta delle Protettrici): la prima sopraintendeva a tutte le attività della casa "e far esequire tutte quelle cose che appartengono all’honore", la seconda, scelta fra le zitelle anziane, insegnava alle ragazze i lavori "e i buoni costumi istruendo all’umiltà, alla pazienza, alla devozione e altre sante virtù", la terza gestiva le chiavi e assicurava che non entrassero altri che le persone autorizzate "Governatori, Protettrici, Medici, fornai e simili". Madri, sorelle e altri parenti accedevano previa autorizzazione della Priora e solo in sua presenza.
  • Fattore, che teneva il libro "minutissimo" dei debiti, dei crediti e delle elemosine.
  • Notaro o cancelliere, cui era affidata la gestione legale di proprietà, affitti e ogni altra scrittura legale necessaria alla Casa. Annotava "nell’inventario le gravezze incombenti sopra essi beni con la nota delle scritture, e instromenti à quelli spettanti".
  • Confessore e cappellano, che provvedevano ai bisogni spirituali e alla salute dell’anima delle Zitelle, "mostrando loro con veri esempi quanto più importi il provedere alla salute dell’Anima che à quella del corpo".

Un tale articolato assetto di governo aveva lo scopo non solo di garantire alle giovani della Casa di avere a disposizione i mezzi quotidiani per vivere, assicurando la conservazione della loro virtù altrimenti in pericolo, ma anche di procurare i mezzi economici "per maritar o monacar le Zitelle" così che potessero lasciare il posto nella Casa ad altre ragazze in pericolo. E per procurare tali mezzi i Governatori avevano il compito di chiedere specifiche elemosine.

Il regolamento fissava anche le condizioni per essere ammesse nella Casa: avere più di 11 anni ed essere vergini.
Fra coloro che avessero questi requisiti la priorità era data alle giovani più belle, più povere e nella condizione di orfane, poiché, secondo il fondatore Francesco Gasparini: "sono in pericolo minore le brutte, che le belle, le commode, che le povere, quelle c’hanno Padre à Madre che le destitute da ogni governo".
Nel caso vi fosse la necessità di ammettere qualche giovane vergine "ben nata", questo poteva essere concesso dietro pagamento anticipato di 40 ducati l’anno per coprire le spese.
La procedura di ammissione prevedeva una supplica rivolta al Cancelliere, accompagnata dalla fede di battesimo e il voto favorevole di almeno due terzi della Congregazione.
Tra gli obblighi delle Zitelle quello di pregare ogni giorno per l’anima di Francesco Gasparini "che instituendo questa Casa benedetta hà pienamenta provisto alla salvezza dell’honor, et dell’anime loro", e soprattutto, l’obbligo di non lasciare la casa se non per sposarsi o farsi suora ovvero per trasferirsi in altro luogo, ma solo su autorizzazione del Presidente e dei Governatori, concessa dopo aver valutato se il luogo è tale da rendere onore alla Casa.